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Le domande di erogazione del Voucher possono essere presentate dalle imprese assegnatarie delle agevolazioni, a seguito della realizzazione del progetto e del pagamento a saldo di tutte le relative spese, esclusivamente attraverso una apposita procedura informatica che sarà resa disponibile, su questo sito a partire dal 14 settembre 2018, come stabilito dal decreto direttoriale 29 marzo 2018.

A tal fine le imprese compilano attraverso la predetta procedura informatica la richiesta di erogazione in conformità allo schema di cui all’allegato n. 3 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017, come modificato dal decreto direttoriale 14 marzo 2018, e provvedono ad inviarla al Ministero unitamente alla seguente documentazione:

  1. titoli di spesa recanti le specifiche diciture previste dalla normativa di attuazione; (*)
  2. estratti del conto corrente utilizzato per i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto agevolato;
  3. liberatorie sottoscritte dai fornitori dei beni e dei servizi acquisiti, predisposte sulla base dello schema di cui all’allegato n. 4 al decreto direttoriale 24 ottobre 2017; (**)
  4. resoconto sulla realizzazione del progetto, redatto secondo lo schema di cui di cui all’allegato n. 5 al decreto direttoriale 24 ottobre 2017.

Il termine finale per la presentazione delle richieste di erogazione, pena la decadenza delle imprese assegnatarie dalle agevolazioni concesse, è il novantesimo giorno successivo alla scadenza dei 6 mesi per l’ultimazione del progetto agevolato, quindi il 13 dicembre 2018. 

(*)  i titoli di spesa devono riportare la dicitura: «Spesa di euro ... dichiarata per l’erogazione del Voucher di cui al D.M. 23 settembre 2014».
(**) Facsimile Liberatoria Fornitore "Download"

 Il Ministero ricevuta la domanda di erogazione di cui al comma 1 provvede a:

a) verificare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni rese dall’impresa ai

sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) accertare la vigenza e la regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria,tramite l’acquisizione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

4. Il Ministero, fatto salvo quanto indicato ai commi 5 e 6, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione di cui al comma 1 determina con proprio provvedimento l’importo delVoucher da erogare. Per i progetti realizzati in unità produttive ubicate nelle altre Regioni del territorio nazionale l’erogazione del Voucher è effettuata tenendo conto dell’articolazione temporale dell’assegnazione delle risorse a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione prevista dalla delibera CIPE 10 luglio 2017, n. 47/2017.

5. I termini per l’adozione del provvedimento di cui al comma 4 si interrompono qualora il progetto sia stato realizzato apportando una variazione significativa rispetto a quanto indicato nella domanda di accesso alle agevolazioni o sia intervenuta una variazione ai sensi dell’articolo 5, comma 2. In tali ipotesi, il Ministero procede all’adozione del provvedimento di erogazione solo a seguito del positivo svolgimento delle verifiche connesse all’organicità e alla funzionalità del progetto realizzato e al raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di domanda ovvero della verifica circa la sussistenza dei requisiti soggettivi.

6. Il Ministero, nel caso in cui emergano delle irregolarità nell’ambito delle attività di verifica di cui al comma 3, lettera b), provvede all’adozione del provvedimento di cui al comma 4 secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l’attivazione dell’intervento sostitutivo di cui all’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

7. Il Ministero, successivamente all’erogazione del Voucher, procede allo svolgimento dei controlli previsti delle disposizioni nazionali ed europee al fine di verificare, su un campione significativo dei progetti realizzati, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dalle imprese in sede di richiesta di erogazione. Nel caso di esito negativo dei controlli ilMinistero procede alla revoca delle agevolazioni. Con successivo provvedimento direttoriale sono stabilite le modalità di definizione del campione, con particolare riferimento ai criteri di estrazione e alla numerosità delle imprese coinvolte, e sono altresì definiti i tempi, le procedure e le modalità di verifica.

8. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per l’assegnazione del Voucher, accertata in qualsiasi fase del procedimento, il Ministero provvede a comunicare i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di erogazione ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Il Ministero può effettuare accertamenti d’ufficio anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese beneficiarie in fase di presentazione della domanda e nella successiva richiesta di erogazione.

9. Le imprese che non presentano la richiesta di erogazione delle agevolazioni entro 90 giorni dalla scadenza del termine dei 6 mesi per l’ultimazione del progetto agevolato di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), decadono dalle agevolazioni e le relative risorse finanziarie rientrano nella disponibilità del Ministero.

10. Per i progetti finanziati a valere sulle risorse del PON Imprese e competitivitàl’erogazione del Voucher rimane subordinata al rispetto di quanto previsto dalle disposizioni europee in materia di certificazione delle spese stabilite dal regolamento (UE) n. 1303/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013”;

e) gli allegati n. 3 e n. 6 sono sostituiti, rispettivamente, dagli allegati A e B al presente decreto.

2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto direttoriale 24 ottobre 2017 non espressamente modificato dal presente provvedimento.

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